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Locazioni brevi: quando ricorre l’attività di impresa

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha stabilito una presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi, intendendosi per tali i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare“. La nuova norma, in particolare, prevede che, dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale se il locatore destina a tal fine più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Superata tale soglia, non potrà applicarsi la disciplina delle locazioni brevi, né, conseguentemente, la cedolare secca, e la locazione si presume “imprenditoriale” ex art. 2082 c.c. a prescindere dai servizi accessori e dalla “professionalità” del locatore. La regola descritta si applica anche laddove i contratti di locazione breve siano stipulati con l’intervento di un agente immobiliare, ovvero tramite portali telematici che consentono di mettere in contatto le persone che cercano un immobile con coloro che ne dispongono.

Circolare 6 2023

Il punto sulle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in relazione agli interventi “edilizi” dai quali è possibile beneficiare di detrazioni fiscali, con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16.2.2023 e in vigore dal 17.2.2023, è stato deciso che: i) a decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, salvo nei casi in cui le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 17.2.2023; ii) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L.196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020; iii) la responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, fatture, bonifici, ecc.).

Circolare 5 2023

Legge di Bilancio 3

Gentile cliente, con la presente informativa proseguiamo la rassegna delle novità introdotte con la legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022, in materia di lavoro. Tra le varie si segnalano, in particolare, le seguenti: i) viene introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti percettori del reddito di cittadinanza, nel limite massimo di 8.000 euro annui per la durata massima di 2 mesi; ii) viene previsto un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a termine effettuate dal 01.01 al 31.12.2023 a favore di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni; iii) l’incentivo previsto a favore delle “donne svantaggiate” trova applicazione in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi, di qualsiasi età se prive di impiego regolarmente retribuito e residenti in Regioni ammissibili ai Fondi strutturali UE, occupate in settori caratterizzati da accentuata dispoarità occupazionale, oppure di qualsiasi età se prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; iv) viene innalzata la soglia delle prestazioni occasionali da 5.000 a 10.000 euro e viene prevista la possibilità di instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionalev) viene riformato il reddito di cittadinanza in senso restrittivo ed in vista della sua abrogazione dal 01.01.2024.

Circolare-3-2023

Legge di Bilancio 2

Gentile cliente, con la presente continuiamo la rassegna delle principali novità introdotte dalla legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022. Tra le varie si segnalano, in particolare, le seguenti: i) viene introdotta una nuova esenzione IMU a favore degli immobili occupati, applicabile in caso di denuncia all’Autorità Giudiziaria o iniziata azione giudiziaria; ii) viene prevista una procedura di definizione tramite “ravvedimento speciale” che consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale con riduzione delle sanzioni e possibilità di ravvedimento rateale; iii) viene prevista una sanatoria per gli errori formali che prevede il versamento di euro 200 per tutte le irregolarità sanate; iv) viene prevista una procedura di definizione degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12 delgli anni 2019, 2020 e 2021 con pagamento di sanzioni ridotte nella misura del 3%; v) vengono inserite altre misure di definizione, quali la definizione degli accertamenti con adesione, degli avvisi di accertamento, degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, per la regolarizzazione degli omessi versamenti, delle liti pendenti, delle conciliazioni giudiziali, per la rinuncia ai processi avanti alla Cassazione; vi) viene prevista una nuova rottamazione dei carichi derivanti dai ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi addebito INPS consegnati tra il 01.01.2000 ed il 30.06.2022; vii) viene previsto lo stralcio automatico dei ruoli dal 01.01.2000 al 31.12.2015 di importo residuo fino a 1.000 euro; viii) viene innalzato il limite al denaro contante a 4.999,99 euro.

Circolare-2-2023

Legge di Bilancio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale tra cui, in breve, la modifica del regime forfetario e l’introduzione della flat tax incrementale, la modifica del superbonus e l’introduzione di numerose procedure di definizione dei contenziosi fiscali. Tra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti: i) viene ampliato il limite dei ricavi previsto per il regime di contabilità semplificata da 400.000 a 500.000 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, e da 700.000 a 800.000 per tutte le altre imprese; ii) viene prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, con estensione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati ed in SMN, nonché la rivalutazione dei terreni agricoli, edificabili e non; iii) sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle operazioni di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili agevolata, nonchè di trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno ad oggetto la gestione di beni immobili; iv) viene riproposta, specularmente, l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con applicazione dell’imposizione sostitutiva dell’8%; v) viene rimodulata la disciplina del 110% con previsione un periodo transitorio per cui la riduzione al 90% dell’aliquota non si applica con riguardo alle spese del 2023 per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini con CILA comunicata entro il 25.11.2022 e per gli interventi effettuati dai condomini ed agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici in presenza di alcune condizioni). Di seguito illustriamo le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2023.

Circolare-1-2023