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Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche: la prossima scadenza è il 30 Novembre 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: (i) l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, transitate via SdI che recano l’assolvimento del tributo; (ii) l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). Vediamo di seguito la procedura e le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Circolare 8 2023

Introdotte nuove misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: novità del DL 48/2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, Con l’art. 14 del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. decreto “Lavoro”) vengono introdotte diverse misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso alcune modifiche e integrazioni al DLgs. 81/2008. Tra le varie, si segnala l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta il documento di valutazione rischi ne suggerisca la presenza. Sempre con riferimento alla figura del medico competente, si richiede che in caso di un impedimento tale da non consentire temporaneamente lo svolgimento della propria funzione, lo stesso professionista indichi al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti previsti. Un altro intervento di rilievo estende le misure di sicurezza previste per i cantieri mobili e temporanei a determinate categorie di lavoratori autonomi e obbliga chiunque noleggi attrezzature di lavoro senza operatore ad acquisire e conservare un’autodichiarazione con la quale l’utilizzatore attesta di essersi formato e addestrato in modo specifico per l’utilizzo.

Circolare 7 2023

Locazioni brevi: quando ricorre l’attività di impresa

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha stabilito una presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi, intendendosi per tali i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare“. La nuova norma, in particolare, prevede che, dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale se il locatore destina a tal fine più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Superata tale soglia, non potrà applicarsi la disciplina delle locazioni brevi, né, conseguentemente, la cedolare secca, e la locazione si presume “imprenditoriale” ex art. 2082 c.c. a prescindere dai servizi accessori e dalla “professionalità” del locatore. La regola descritta si applica anche laddove i contratti di locazione breve siano stipulati con l’intervento di un agente immobiliare, ovvero tramite portali telematici che consentono di mettere in contatto le persone che cercano un immobile con coloro che ne dispongono.

Circolare 6 2023

Il punto sulle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in relazione agli interventi “edilizi” dai quali è possibile beneficiare di detrazioni fiscali, con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16.2.2023 e in vigore dal 17.2.2023, è stato deciso che: i) a decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, salvo nei casi in cui le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 17.2.2023; ii) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L.196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020; iii) la responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, fatture, bonifici, ecc.).

Circolare 5 2023