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Benefici sulle assunzioni: gli incentivi attivi nel 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in occasione della c.d. “Legge di Bilancio 2024” (legge n. 312 del 30.12.2023) il legilsatore ha introdotto benefici sulle assunzioni e modificato l’assetto di quelli previgenti. Nel dettaglio, con riferimento all’anno in corso: i) il beneficio sulle assunzioni di giovani a tempo indeterminato, a conclusione dei triennio previsto, si riduce nella convenienza (dal 100% al 50% mentre il massimale passa da 8.000 a 3.000), nella durata (36 mesi senza deroghe per il meridizione) e nell’ambito di applicazione (giovani che non hanno compiuto i 30 anni in luogo dei 36); ii) per le donne svantaggiate il beneficio non prevede la maggiorazione applicata negli anni precedenti, pertanto l’agevolazione continuerà ad applicarsi ma con aliquota del 50% (in luogo del 100%); iii) viene introdotto un nuovo beneficio a favore delle donne vittime di violenza che prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali (massimale annuo di 8.000 euro) per un periodo massimo di 24 mesi (12 e 18 in caso di assunzione a tempo determinato e di trasformazione) a favore di lavoratrici che hanno fruito del reddito di libertà (anche nel 2023); iv) dal 01.01.2024 viene previsto un incentivo a favore dei percettori del reddito di inclusione nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoro subordinato a tempo determinato oppure in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato nella misura del 100 o del 50% a seconda della tipologia di assunzione; v) continua a trovare applicazione il beneficio sulle assunzioni di over 50 disoccupati come negli anni precedenti, nella misura del 50% per una durata di 12/18 mesi a seconda della tipologia di assunzione; vi) la legge n.213/2024 ha inoltre introdotto per l’anno 2024 una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in relazione alle nuove assunzioni effettuate nel 2024 con contratto a tempo indeterminato, a condizione che vi sia un incremento occupazionale.

Circolare 3 2024

Le novità in materia di Irpef, addizionali e altre misure in tema di imposta sui redditi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DLgs. 30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito. Con la presente News analizziamo le novità apportate in materia di IRPEF e di relative addizionali regionali e comunali, applicabili per il solo periodo d’imposta 2024, l’abolizione dell’ACE e lasuper deduzione” per le nuove assunzioni effettuate nel 2024.

Circolare 2 2024

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 30.12.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 312 del 30.12.2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024. Come consueto, con l’approvazione di tale provvedimento sono state apportate numerose modifiche in materia fiscale, previdenziale e lavoro. Con riferimento alle novità di carattere fiscale, segnaliamo le seguenti: i) viene elevato a 1.000 euro (2.000 in caso di figli fiscalmente a carico) la soglia di esenzione dei c.d. “frinte benefit”; ii) viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota applicabile ai “premi di risultato”, mentre non sono state variate rispetto all’anno precedente le condizioni di accesso ed i limiti; iii) viene riportata al 10% l’aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile, tamponi e assorbenti, su prodotti per la prima infanzia tra cui latte e preparazioni alimentari, nonché pannolini per bambini; iv) vengono estese le disposizioni riferite alla rivalutazione di terreni e partecipazioni ai beni posseduti alla data del 01.01.2024 stabilendo un’imposta sostitutiva del 16%; v) la cedolare secca sulle locazioni brevi viene innalzata al 26% fatta eccezione nel caso in cui i redditi derivanti dai contratti di locazione breve siano indicati dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (in tal caso si applica il 21%); vi) vengono considerate redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal superbonus che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei famigliari per la maggior parte del periodo antecedente alla cessione; vii) viene previsto l’adeguamento delle esistenze iniziali per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (l’adeguamento si riferisce al solo periodo in corso al 30.09.2023); viii) la ritenuta su bonifici e provvigioni effettuata per beneficiare di oneri deducibili o detraibili passa dal 8 all’11%.

Circolare 1 2024

Cessioni gratuite di beni a fini di solidarietà sociale: la disciplina Iva

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72 prevede il regime di esenzione IVA per le cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti di: i) enti pubblici; ii) associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; iii) ONLUS. Fino al 31.12.2017, l’art. 2 co. 2 del DPR 441/97 obbligava i soggetti IVA a fornire “prova” della destinazione di detti beni. Tale disposizione è stata però abrogata per effetto dell’art. 18-bis della L. 166/2016, per cui, dall’1.1.2018, il regime di esenzione non appare subordinato a specifici adempimenti. Una specifica disciplina è prevista per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti non più commercializzati di cui alla L. 166/2016. Tali beni, se ceduti gratuitamente a enti costituiti a fini di solidarietà sociale, e nel rispetto di specifici obblighi documentali, si considerano distrutti ai fini IVA (art. 6 co. 15 della L. 133/99). Sotto il profilo della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto dei beni poi ceduti gratuitamente, è opportuno osservare che: i) la presunzione di “distruzione” consente al soggetto passivo la detrazione dell’IVA; ii) l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72, con conseguente indetraibilità ex art. 19 co. 2 del DPR 633/72, può invece determinare l’obbligo di rettifica della detrazione.

Circolare 10 2023

Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche: la prossima scadenza è il 30 Novembre 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: (i) l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, transitate via SdI che recano l’assolvimento del tributo; (ii) l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). Vediamo di seguito la procedura e le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Circolare 8 2023