Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72 prevede il regime di esenzione IVA per le cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti di: i) enti pubblici; ii) associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; iii) ONLUS. Fino al 31.12.2017, l’art. 2 co. 2 del DPR 441/97 obbligava i soggetti IVA a fornire “prova” della destinazione di detti beni. Tale disposizione è stata però abrogata per effetto dell’art. 18-bis della L. 166/2016, per cui, dall’1.1.2018, il regime di esenzione non appare subordinato a specifici adempimenti. Una specifica disciplina è prevista per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti non più commercializzati di cui alla L. 166/2016. Tali beni, se ceduti gratuitamente a enti costituiti a fini di solidarietà sociale, e nel rispetto di specifici obblighi documentali, si considerano distrutti ai fini IVA (art. 6 co. 15 della L. 133/99). Sotto il profilo della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto dei beni poi ceduti gratuitamente, è opportuno osservare che: i) la presunzione di “distruzione” consente al soggetto passivo la detrazione dell’IVA; ii) l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72, con conseguente indetraibilità ex art. 19 co. 2 del DPR 633/72, può invece determinare l’obbligo di rettifica della detrazione.
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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’articolo 2-bis del Decreto-legge n. 113/2024, convertito, con...